News

Torna indietro

Caprile e Associati ottiene ragione dal Tribunale di Milano sulla configurazione della colpa grave anche in caso di perdita parziale di carico

Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata in data 05 agosto 2015 che definisce una causa

instaurata nel febbraio del 2012 dallo studio Caprile e Associati.

La domanda riguardava l’opposizione alla pretesa di far ricadere sul sub-vettore la colpa per il

parziale smarrimento di merce di cui, tuttavia, non era stata dimostrata la responsabilità.

La convenuta vettrice, infatti, non è stata in grado di fornire indicazioni di qualsiasi genere in

ordine alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali la perdita parziale si era o poteva

essersi verificata né in ordine alle modalità di accadimento della medesima, mentre l’attrice

aveva evidenziato l’esistenza di una serie di incongruenze e di discrepanze nei movimenti

effettuati dalla motrice usata dal sub-vettore per il trasporto che non sono state nemmeno

contestate ex adverso.

Il Tribunale, negando il diritto della convenuta di potersi avvalere della limitazione della

propria responsabilità sancita ex lege, ha così stabilito che «… L’onere di fornire la prova della

ricorrenza, nei termini predetti, delle condizioni di legge per l’esclusione della limitazione di

responsabilità del vettore […] incombe alla parte che se ne vuole avvantaggiare invocando il

superamento del limite di responsabilità. Ritiene questo giudice che si debba pervenire

all’affermazione della ricorrenza della colpa grave in capo al vettore sulla base di un

ragionamento di carattere presuntivo…».

La società convenuta è stata, quindi, condannata al pagamento integrale dell’indennizzo

assicurativo che la compagnia aveva liquidato all’assicurato, oltre alla rivalutazione

monetaria, agli interessi legali ed alla rifusione delle spese di lite.

Questa sentenza conferma l’orientamento del Tribunale di Milano già espressoin altre due

occasioni, nel 2009 e nel 2014.

Per la prima volta, con questa decisione, un Tribunale ha ritenuto sussistente la colpa grave

presunta del vettore anche nel caso in cui la riconsegna a destino delle merci da trasportare

era comunque avvenuta ed il vettore era, dunque, risultato gravemente inadempiente ma solo

con riguardo alla perdita parziale (e non totale) delle merci che gli erano state affidate.