In data 25 febbraio 2015, da parte della Sezione XIII° civile del Tribunale di Milano, è stata emessa un’ordinanza particolarmente significativa che ha deciso di ritenere sanabile il vizio processuale conseguente alla costituzione in causa di una parte che aveva assunto la qualità di ricorrente depositando una procura speciale che era stata però emessa da una società diversa e che, pertanto, era da ritenersi inidonea a conferire un valido ius postulandi in capo al suo difensore.
Il Giudice milanese, in osservanza al proprio potere-dovere di provocare la sanatoria dei diversi vizi e/o difetti di rappresentanza, assistenza ovvero della nullità della procura rilasciata al difensore, sancito dal novellato Commento di Gaia Maria Vaccari, ha così esteso la sanatoria anche all’ipotesi di inesistenza e/o mancata produzione in giudizio di un’idonea procura alle liti.
Tale decisione si pone in linea di continuità con il trend evolutivo perseguito, anche prima che venisse emanata la suindicata legge del 2009, dalla giurisprudenza di legittimità che ha portato a fissare i seguenti principi: quello per cui nella procura è sufficiente l’indicazione nominativa del rappresentante senza dover obbligatoriamente specificare anche quali siano le relative funzioni (Cass. 99/3967) che potranno essere maggiormente specificate e provate in prosieguo di causa; quello che attribuisce l’onere di fornire la prova contraria che il soggetto firmatario della procura alle liti non sia in realtà né il legale rappresentante nè un procuratore speciale della società in capo a colui che nega tale qualità dichiarata dall’altra parte nei propri atti (09/3541; 98/3074 e 95/2247); quello che qualifica come “nullità relative”, e perciò sanabili, sia la mancata specificazione della carica del firmatario all’interno della società che rappresenta (Cass.10/11015, Cass. 12/4199), sia la mancata produzione della procura speciale, esistente ed efficace, rilasciatagli dalla società stessa (Cass.06/4980).
Dopo l’entrata in vigore dell’art.182 cpc. nella sua nuova formulazione, le Sezioni Unite della Cassazione (con la decisione del 2011/28337) sono giunte, dapprima, a precisare che: ”sono quindi adesso sanabili tutte le invalidità concernenti il mandato alle liti, ivi compresa – e per prima – l’eventuale nullità”, venendo ad equiparare la nullità della procura “ad litem” al difetto di rappresentanza processuale e, quindi, con la sentenza no.23166/2014, la Cassazione ha confermato la possibilità di estendere l’applicazione della sanatoria sancita dall’art.182 cpc. anche all’ipotesi di inesistenza o di mancata produzione in giudizio del negozio rappresentativo.
La rinnovazione e/o la sanatoria della procura, se è avvenuta entro il termine assegnato dal Giudice, è inoltre in grado di garantire che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano fin dal momento della prima notificazione della domanda, ossia con valore “ex tunc” (e non “ex nunc”) senza che siano fatti salvi i diritti già eventualmente acquisiti dalla controparte (cfr. Cassazione a SS.UU. no.9217/2010), come invece avveniva in epoca antecedente alla suddetta modifica dell’articolo in oggetto.
La normativa introdotta dalla nuova formulazione dell’art.182 cpc. viene dunque applicata con favore sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella di merito perché tende a garantire e ad attuare il principio di conservazione degli atti giuridici anche di natura processuale, portando così a rafforzare gli strumenti di sanatoria degli atti processuali nulli e/o invalidi.