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Invalidità della procura alle liti conferita al difensore nel processo monitorio

di Gaia Maria Vaccari

Conseguenze giuridiche connesse con l’invalidità della procura alle liti conferita al difensore del ricorrente per il ricorso monitorio nel giudizio di merito instaurato dal resistente con l’opposizione al decreto ingiuntivo

La legge 18 giugno 2009 no.69 ha modificato in senso sostanziale la disciplina dettata dall’art.182 cpc. (rubricato “ difetto di rappresentanza o di autorizzazione”) novellando il suo secondo comma così da imporre al Giudice il potere-dovere di provocare la sanatoria dei vizi che determinano la nullità della procura rilasciata ad un difensore per la difesa di una parte in qualsiasi causa di merito, mediante la rinnovazione della stessa entro un termine perentorio assegnato dallo stesso Giudice.

Inoltre, innovando sensibilmente rispetto al sistema previgente nel quale gli eventuali difetti di rappresentanza, autorizzazione e assistenza eccepiti dalla controparte in causa ovvero riscontrati d’ufficio dal Giudice erano sanabili ma solo con efficacia “ex nunc” (ossia senza retroattività, nel senso che l’atto giuridico esplicava i suoi effetti solo dal momento in cui veniva sanata la nullità, facendo quindi salve le decadenze processuali e sostanziali che fossero nel frattempo maturate), la nuova normativa prevede che l’osservanza del termine stabilito dal giudice sia idonea a conferire un’efficacia “ex tunc” (ossia con retroattività) all’atto processuale; di conseguenza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria si possono produrre sin dalla prima notificazione del relativo atto invalido per vizio del potere rappresentativo del ricorrente.

Questa importante novità, tuttavia, non si applica anche al giudizio monitorio nel quale vige ancora il principio, dettato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione I civile, no.5171 del 26.5.1994, secondo cui l’invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da difensore sfornito di procura (avendo il ricorrente mancato di provare la preesistenza del potere rappresentativo al conferimento della procura per il ricorso monitorio), è ostativa al conferimento della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo emesso durante tale fase, potendo la sanatoria del vizio di nullità valere solamente per il giudizio di merito instaurato dal resistente con l’opposizione al decreto ingiuntivo.