News

Torna indietro

Sea waybill elettronico e deroga alla Giurisdizione

Caprile & Associati Studio legale Genova

Di Gaia Maria Vaccari

La clausola derogativa della giurisdizione italiana apposta sul retro di un sea waybill elettronico è opponibile ai terzi?

Una recente sentenza emessa e pubblicata il 30.09.2015 dal Tribunale di Genova si è interessata di fare luce su questa nuova tematica collegata alla particolare tipologia documentale rappresentata dal “Sea waybill” elettronico, sulla quale non esiste, almeno per il momento, un orientamento conforme della giurisprudenza.

Il giudice si è, dapprima, posto il problema di verificare se il sea waybill – che, secondo la dottrina prevalente, sarebbe una semplice “documentazione del contratto di trasporto”, senza avere la natura di vero e proprio titolo rappresentativo delle merci – possa essere o meno qualificato alla stregua di “atto scritto” idoneo a comprovare la stipula tra le parti della clausola derogativa della giurisdizione italiana.

La risposta è stata affermativa per il motivo che, nonostante il sea waybill sia formato unilateralmente da parte della stessa compagnia di navigazione – vettrice con i propri sistemi informatici, esso acquista una natura “documentale” vera propria nel momento in cui viene stampato su di un supporto cartaceo che poi circola come una qualsiasi polizza di carico e che viene anche materialmente consegnato alla caricatrice. Non a caso, infatti, gli assicuratori che si erano surrogati all’avente diritto alle merci, dopo aver liquidato l’indennizzo dovuto a causa del sinistro occorso alle merci assicurate che erano state affidate al vettore, si erano avvalsi del predetto sea waybill per far valere i propri diritti di risarcimento nei suoi confronti ma senza mai contestare, prima della causa, la presenza della suddetta clausola derogativa della giurisdizione.

Anche in tal caso, pertanto, il Giudice ha ritenuto di poter applicare la giurisprudenza (citando da ultimo una decisione emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione nell’ottobre del 2009 sul tema) formatasi sulla validità ed efficacia delle clausole derogative della giurisdizione quando si trovano apposte sul retro di una polizza di carico, laddove siano rispettati i requisiti della “forma scritta” richiesti dal Regolamento CE no.44 del 2001 (che, per inciso, dal 10.01.2015 è stato sostituito dal Regolamento CE no.1215/2012).