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Smarrimento della merce: è colpa grave del vettore

Smarrimento di merce e colpa grave

Recentemente lo studio Caprile & Associati ha ottenuto una sentenza favorevole, con la quale è stato ribadito che lo smarrimento della merce da parte del vettore comporta la colpa grave dello stesso e la inapplicabilità della limitazione prevista dalla legge.

 Prima di analizzare la questione, è necessario spiegare, brevemente, qual è il funzionamento della responsabilità ordinaria del vettore.

Introduzione sulla responsabilità ordinaria del vettore

Prima di affrontare il tema dello smarrimento della merce causato dal vettore e delle conseguenze che questo evento comporta, è necessario spiegare come funziona la responsabilità ordinaria del vettore.

Nel diritto civile italiano, il vettore è responsabile della merce che gli è stata affidata dal momento in cui la prende in carico fino al momento in cui la consegna al destinatario (per questo motivo, la responsabilità del vettore viene definita “ex recepto”, ossia la responsabilità che nasce dalla ricezione di una cosa). È, ins istanza, una responsabilità presunta. L’unico caso in cui il vettore non risponde è quando dimostra che l’evento dannoso è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore (e questo deve essere da lui provato).

Il Legislatore ha, inoltre, deciso di tutelare il vettore prevedendo che la sua responsabilità fosse limitata. Infatti, il vettore è tenuto a risarcire l’avente diritto al carico solamente nella sfera di 1 € ogni chilogrammo di merce perduta o avariata (quindi anche danneggiata). Questo significa che se la merce trasportata pesa 100 chilogrammi, il vettore deve risarcire solamente € 100,00. Questo anche se la merce ha un valore nettamente superiore. Ovviamente, questa impostazione è l’impostazione di base della responsabilità del vettore; ci sono molte altre sfaccettature che non è il caso di trattare in questo articolo perché richiederebbero un discorso molto più approfondito).

Il Legislatore ha, però, previsto anche un’altra cosa. Ha previsto, infatti, che il vettore non può usufruire di questa limitazione in due casi specifici: dolo (volontà di attuare un certo comportamento) e colpa grave (in sostanza, l’inosservanza dei basilari canoni di ordinaria diligenza seguita da tutti).

Ed è proprio sul superamento del limite di responsabilità che verte questo articolo.

Ovviamente per questioni deontologiche e di privacy, i nomi delle parti in causa verranno omessi.

Il caso

Questo è un semplice caso di smarrimento parziale di merce da parte del vettore effettivo.

Nel caso concreto, al vettore era stata affidata una partita di giubbotti di pelle di valore molto elevato.

Come è risultato dalla riserve che il destinatario ha apposto sul documento di trasporto, il vettore ha smarrito (dichiarandolo autonomamente) 2 colli su un totale di 67, provocando così un danno economico.

Come accennato nella prima parte dell’articolo, il vettore dovrebbe usufruire della limitazione di legge, ben più favorevole in quanto il valore della merce smarrita era molto superiore a quanto il vettore avrebbe dovuto risarcire.

Il problema, quindi, era capire se il comportamento tenuto dal vettore (smarrimento) potesse essere qualificato come gravemente colposo o no.

La soluzione del Giudice

Il Giudice, dopo aver ripercorso il funzionamento della responsabilità del vettore, ha ribadito il principio che ormai da anni viene seguito dalla quasi totalità della Giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.

Nello specifico, “si ritiene che di per sé, la semplice ammissione di aver perduto i colli, integri un colpa grave del vettore, ritenendo che quesi debba essere in grado di vegliare sulla merce dalla presa in carico e sino all’arrivo della stessa a destinazione..

Ciò significa che il vettore non può limitarsi a dichiarare di “aver perduto” la merce, senza indicare alcuna modalità specifica con cui si è smarrita la merce.

Il fatto di non saper indicare il tempo e il modo con cui si è smarrita la merce denota una scarsa attenzione del vettore al bene ricevuto in consegna, un’attenzione che deve essere ancora più profonda se si tratta un esperto professionista del settore.

Conclusione

Il Giudice, dopo aver qualificato lo smarrimento della merce da parte del vettore come comportamento gravemente colposo, ha così condannato il vettore a risarcire la totalità del danno provocato, non applicando la limitazione prevista dalla legge.